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Historia del Consulado General

Relaciones Venezuela - Sur de Italia desde el nombramento del primer Cónsul de Venezuela en el Reino de las Dos Sicilias en 1.856. Lista cronológica de Cónsules, Cónsules Generales y Encargado a.i. de la República en Nápoles.

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ITALIA

  • Il diritto alla pensione si valuta considerando la somma dei contributi versati presso entrambi gli Stati contraenti purchè non sovrapposti ( totalizzazione )
  • Ogni Stato pagherà una quota di pensione in proporzione ai propri contributi al compimento dell'età pensionabile prevista dalla propria legislazione ( pro-rata )
    Esempio
    Attenzione : In nessun caso si verifica il trasferimento materiale dei contributi da un Paese all'altro.

    Requisiti per l'applicazione della convenzione:
  • Requisito della anzianità contributiva: è possibile liquidare una pensione solo se l'assicurato può far valere in Italia almeno 52 contributi settimanali. I contributi possono essere di qualsiasi natura: obbligatori (lavoro dipendente o autonomo), figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazionemobilità), da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi non convenzionati con l'Italia), da versamenti volontari .
  • Si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonchè ai loro familiari o superstiti, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
    Dove presentare la domanda I residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione alla Sede INPS competente per territorio, anche nel caso venga richiesta la sola pensione venezuelana. Sarà cura di tale Sede trasmettere all'Ente pensionistico venezuelano la domanda. Per la presentazione della domanda di pensione, per la richiesta di notizie e per ogni altra eventuale necessità gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato e di assistenza sociale, riconoscuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale.
    I residenti in Venezuela devono presentare la domanda alla competente Cassa Estera. A tal fine possono parimenti avvalersi dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato operanti anche all'estero e degli Uffici Consolari. Attualmente la Cassa Estera è:
Istituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
Oficina de Convenios Internacionales
Centro Simon Bolivar - Torre Norte
EL SILENZIO P7 - CARACAS - VENEZUELA
La presentazione della domanda in un paese diverso da quello di residenza non fa perdere il diritto alla prestazione, ma può causare solo un ritardo nella definizione.
Quali documenti presentare La documentazione da presentare per qualsiasi tipo di domanda di pensione in convenzione, in aggiunta a quella normalmente prevista per quelle a carico della sola assicurazione italiana, è:
  • Domanda su modello Conv. IT/VEN 1
  • Certificato di residenza o dichiarazione personale sostitutiva ( autocertificazione )
  • Atto notorio attestante la convivenza dei coniugi (per le domande ai superstiti)
  • Documenti attestanti l'attività lavorativa svolta in Venezuela
  • È indispensabile indicare il Numero della carta di identità venezuelana (cedula de identidad)
Riscossione della pensione Il pensionato può richiedere il pagamento della pensione in Italia o all'Estero. Con delibera n. 350 del 10.3.1998, il Consiglio di Amministrazione dell' I.N.P.S. ha disposto, a partire dal 1.7.1998, il pagamento mensile delle pensioni; in precedenza venivano pagate a bimestri anticipati. Ha disposto, altresì, l'unificazione dei pagamenti nei confronti dei titolari di più pensioni.
Il predetto cambiamento di periodicità interessa anche i pagamenti all'estero.
Inoltre gli importi mensili compresi tra le £ 10.000 e le £ 100.000, anche se riferiti a più pensioni, sono corrisposti due volte all'anno con pagamenti anticipati semestrali.
Gli importi mensili inferiori a £ 10.000 sono corrisposti una volta all'anno con un unico pagamento anticipato.
Pagamento in Italia:
Il pensionato può scegliere, tra le varie forme di pagamento previste, quella che ritiene più comoda: riscossione in contanti agli sportelli bancari o postali, accredito su conto corrente bancario o postale di cui è titolare, riscossione tramite assegno circolare al proprio domicilio.
Può riscuotere la pensione anche persona diversa dal titolare se munita di delega alla riscossione debitamente autenticata.
Pagamento all'estero :
Il pensionato può richiedere all'I.N.P.S. che la sua pensione venga pagata in qualsiasi Paese estero.
In Venezuela il pagamento viene effettuato tramite la CARIPLO (Divisione Incassi e Pagamenti INPS Estero - Palazzo B7 Strada 3, 20090 Assago - MilanoFiori, tel. 02-85946451 02-85946447, fax 02-85946457), che utilizza come Banca estera la CoreState Bank N.A. of Philadelphia.
Il pagamento viene effettuato in dollari U.S.A, mediante spedizione di assegno.
Importo della pensione ed Integrazione al Trattamento Minimo La pensione italiana sarà determinata in proporzione ai contributi versati in Italia (pro-rata) partendo da una pensione virtuale calcolata sul totale dei contributi italiani ed esteri.
Se l'importo della pensione così ottenuto, sommato alla pensione eventualmente riconosciuta da altri Stati contraenti, risulterà inferiore all'importo minimo fissato annualmente dalla legge ( trattamento minimo ) il pensionato avrà diritto a una quota di integrazione fino a tale importo a condizione che:
  • non abbia redditi influenti
    A tal fine sono da dichiarare i redditi di qualsiasi natura comprese le pensioni eventualmente corrisposte dalle Istituzioni estere e tutti quei redditi che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili al regime fiscale italiano.
    Non sono da dichiarare alcuni particolari redditi considerati ininfluenti .
    N.B. : fino al 31.12.1993 vengono considerati solo i redditi del pensionato, dal 1.1.1994 anche i redditi del coniuge.
  • risulti versato in Italia un numero di contributi, derivanti da lavoro effettivo, non inferiore a n.52 dal 1.2.91; n.260 dal 1.10.92 e n.520 dal 1.1.95. A questo scopo si considera valida anche la contribuzione figurativa accreditata in costanza di rapporto di lavoro (periodi di malattia, maternità o di cassa integrazione guadagni che si collocano nell'ambito di un rapporto di lavoro) e la contribuzione da riscatto per lavoro svolto all'estero e per omissione contributiva.
N.B. : la quota di integrazione dell'assegno ordinario d'invalidità non può superare l'importo della Pensione Sociale o dell'assegno sociale, per cui l'assegno calcolato sulla base di una contribuzione italiana poco consistente potrebbe, anche in assenza di altri redditi, essere inferiore al trattamento minimo. Attenzione : se il titolare di una pensione in convenzione italo\venezuelana risiede in uno Stato dell'Unione Europea perde l'integrazione al trattamento minimo in base al principio di Inesportabilità . Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato al Trattamento Minimo (prestazione provvisoria) che diventa titolare di una quota di pensione a carico di un'Istituzione estera, avrà diritto all'integrazione al T.M. solo se la somma delle due pensioni non raggiunge tale importo. Esempio Esempio
NB : Al compimento dell'età pensionabile il titolare di anzianità in regime di convenzione internazionale che alla decorrenza originaria poteva far valere un numero di contributi italiani tali da perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia autonoma, manterrà l'integrazione al trattamento minimo anche in caso di concessione di pro-rata estero, sempre che i suoi redditi lo consentano ( Delibera n. 126 del 1° luglio 1988 ). Lo stato che già paga un pro-rata integrato al T.M. e riceve la domanda di pensione a carico dell'altro Stato, nel trasmettere la richiesta all'Istituzione Estera potrà chiedere contestualmente il bloccaggio arretrati . Attenzione : La legge di riforma delle pensioni (Legge 335 del 8/8/95 art 3 comma 15 e 16) ha stabilito che, a decorrere dal 1.9.1995, l'importo mensile in pagamento non può comunque essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad 1/40 del T.M. vigente (minimale).
Variazione dell'importo italiano in pagamento Le pensioni in regime internazionale, come tutte le altre pensioni, vengono aumentate periodicamente (perequazione) per adeguarle al costo della vita.
Ai titolari di pensione in regime di convenzione internazionale integrata al T.M. , titolari anche di una pensione estera, la quota spettante di integrazione al trattamento minimo viene rideterminata, ogni anno, sulla base delle variazioni di importo intervenute al 1° gennaio sulle prestazioni pensionistiche a carico di Stati esteri.
Tale rideterminazione è prevista dal 1.1.1996 dalla Legge 335/95, art. 3, comma 14, anche per i residenti all'estero e i titolari di pensione in convenzione bilaterale.
Pensione ed attività lavorativa A partire dal 1.2.1991, ai fini del cumulo pensione-retribuzione, l'attività lavorativa svolta all'estero è equiparata a quella svolta in Italia. Nel caso di pensionati residenti all'estero le relative trattenute vengono effettuate direttamente sulla pensione dall'INPS.
Pensione italiana ed estera: regime fiscale Le pensioni italiane liquidate in regime internazionale, di norma, vengono tassate alla fonte (cioè dall'INPS, che agisce come sostituto d'imposta) come tutte le altre pensioni.
Il pensionato che risiede all'estero per evitare la doppia imposizione fiscale, in linea generale, può chiedere all'INPS la detassazione della pensione italiana in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza. A tal fine dovrà presentare alla sede INPS che ha in carico la pensione, un apposito modello (Mod.EP - I /1) vidimato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza.
Il pensionato residente in Italia che percepisce una pensione estera, in linea generale, dovrà denunciare tale reddito all'Amministrazione fiscale italiana.
Particolarità Ai fini dell'autorizzazione al versamento volontario è necessario far valere in Italia 52 contributi settimanali (di lavoro effettivo). I contributi venezuelani "abbuoni", non collocabili temporalmente, indicati nella sezione riservata ai contributi volontari con la denominazione "credito" non vanno totalizzati. I periodi di attività in Venezuela anteriori al 1.67 non possono essere totalizzati con quelli compiuti in Italia. Possono, però, essere riscattati a titolo oneroso in Italia in base alle disposizioni dell'art. 51 della L. 153/69 ed essere comunque considerati validi ai fini dell'applicazione dell'art.7 della L. 407/90 (e successive modifiche) per aver diritto al Trattamento Minimo . Il Venezuela non totalizza i contributi italiani anteriori al 1.1.67. I periodi di contribuzione inferiore ad un anno compiuti in uno Stato devono essere presi in considerazione da parte dell'Istituzione dell'altro Stato per accertare il diritto alla prestazione. Si utilizzeranno anche per determinarne l'importo solo a decorrere dal perfezionamento dei requisiti di età previsti dalla legislazione dello Stato che non può totalizzare. Esempio
   

 

 

 

 

 

 


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